Nel post precedente vi abbiamo spiegato quali sono le opere che richiedono la detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia.

Oggi invece vi spieghiamo nel dettaglio tutti i passaggi e le cose da fare per poter usufruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione.

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti.

Dal 2011 non è più obbligatorio inviare la comunicazione di inizio lavori e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa di ristrutturazione.

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E’ sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal proprietario.

Oltre ai documenti di cui vi parleremo più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute delle spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), dovrete essere in possesso di:

 domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)

 ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta

 delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese)

dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati

 abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc) oppure, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.


 

I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore, per beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014).

Anche i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio.

Per quanto riguarda i pagamenti, è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento.


 

 

Comunicazione all’ASL, azienda sanitaria locale. Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:

 generalità del committente dei lavori e la loro ubicazione

 natura dell’intervento da realizzare

 dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità  in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione

 data di inizio dell’intervento di recupero.

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Pagamento mediante bonifico. Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:

 causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)

 codice fiscale del soggetto che paga

 codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

CAUSALE

Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista

dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 – Pagamento fattura n. ___ del

______ a favore di _______________ partita Iva _________________

 

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri diurbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.


 

Quando ci sono più persone che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.


 

Spese pagate tramite finanziamento. Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

 la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)

 il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione

IMPORTANTISSIMO! I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

In sintesi. Come si può perdere la detrazione?

La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando:

 non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria

 il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)

 non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate

 non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione

 le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali

 sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

Se cambia il possesso. In caso di vendita, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.

Però, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

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