Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato di una ristrutturazione per ampliare il box.

Tra le necessità che spingono a ristrutturare un box auto ci sono: lo stato decadente e/o pericolante del luogo, la necessità di allargare l’accesso al proprio posto auto o solamente per avere una maggiore comodità di manovra.

—–> Leggi anche Ampliamento Box Auto: https://www.ristrutturazionelowcost.it/ampliamento-box/

Quindi, come già accennato, la ristrutturazione di un box auto può beneficiare della detrazione fiscale. Ma vediamo attentamente in quali casi.

Oltre che per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto, possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.

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La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.

CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui l’atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box.

Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma.

Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011).

 

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Se invece vi interessa richiedere un mutuo per la ristrutturazione, leggete qui: https://altachiaraitalia.wordpress.com/2015/07/17/perche-un-mutuo-per-la-ristrutturazione/